Comune di Baricella

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Modalità
Accesso civico generalizzato
Tipologia di documento
Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti, D.Lgs. 33/2013 s.m.i.)
Informazioni
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti. Il comma 2 così definisce l'accesso civico generalizzato:
"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Responsabili
Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni richieste.
Recapito telefonico
Link alla pagina di accesso alle informazioni sugli uffici:
Presentazione delle istanze
Le istanze di accesso civico generalizzato possono essere presentate direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

La richiesta (sulla base della modulistica pubblicata in questa pagina) può essere trasmessa:
- via PEC all'indirizzo comune.baricella@cert.provincia.bo.it
- personalmente, presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) o direttamente presso l'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti (fare riferimento ai dati degli uffici, reperibili al link sopra riportato)
- mediante posta raccomandata da inviare all'indirizzo: Comune di Baricella - via Roma 76 - 40052 Baricella (BO)
Istanza (pdf)

Accesso Civico Generalizzato Baricella.pdf

Istanza (editabile)

Accesso Civico Generalizzato Baricella.odt

 
Ultimo aggiornamento: 19/02/2024
Pubblicazione: 19/02/2024